Statuto

Statuto approvato dall’assemblea costitutiva, Potenza, 17 dicembre 2009.

Art. 1 – A norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito in Potenza il Centro di Studi Storico Militari, intitolato a «Gerardo Salinardi».

Art. 2 – Detto Centro è un ente di diritto privato avente finalità culturale, che non persegue fini di lucro e rappresenta la libera associazione apartitica ed apolitica di tutti gli studiosi, appassionati, cultori di storia militare e collezionisti di «militaria» in genere.

Art. 3 – La sede del Centro è a Potenza in Via San Vincenzo De Paoli, 36.

Art. 4 – I compiti istituzionali del Centro di Studi Storico Militari concernono la promozione di studi e di ricerche che vertano su:

  • presidi militari pre-unitari della Basilicata;
  • insurrezione militare lucana del 1860;
  • repressione del brigantaggio;
  • raccolta di cimeli e documentazione storica dei reparti già costituenti la Brigata Basilicata (91° e 92° Fanteria) e della Divisione 1ª Superga;
  • lucani caduti e decorati al V.M. in tutte le guerre;
  • medaglie d’oro al V.M.;
  • comandi militari post-unitari;
  • caserme e strutture militari;
  • monumenti ai caduti;
  • consulenza storico-uniformologica in ambito rievocativo, artistico, teatrale, cinematografico, espositivo (mostre varie) ed in tutte le circostanze in cui vengono presentate attività che afferiscono la storia militare.

Art. 5 – Il Centro di Studi Storico Militari provvede alla erezione o gestione, nel proprio ambito, di una esposizione permanente della Brigata Basilicata e della Divisione Superga, eredi delle tradizioni militari risorgimentali lucane, ed indirizza il suo impegno anche nella ricerca di cimeli di tutti i reparti già costituenti le predette unità. A tal fine collabora con il gruppo «Ex Divisione Superga» (Comitato Reduci), con sede in Torino, e con la Federazione Provinciale Combattenti e Reduci di Potenza.

Art. 6 – L’opera di promozione culturale si realizza in collaborazione con gli studiosi di storia militare ed in collegamento con gli Enti militari, culturali e di ricerca scientifica locali e nazionali.

Art. 7 – Il Centro di Studi Storico Militari programma annualmente manifestazioni culturali in conformità agli obiettivi di cui all’art. 4, definite dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 8 – Il Centro di Studi Storico Militari promuoverà, inoltre, pubblicazioni culturali di studi e documentazione, curate da un apposito ufficio editoriale.

Art. 9 – Per sostenere le spese necessarie all’assolvimento dei suoi compiti statutari, il Centro di Studi Storico Militari si avvale di offerte che gli provengono da quote associative, singole persone o Enti.

Art. 10 – Il Centro di Studi Storico Militari è retto da un Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica un quinquennio e può essere riconfermato.

Art. 11 – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità della direzione culturale del Centro. Nomina un Amministratore ed un Segretario, con funzioni esecutive nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri eletti, a maggioranza semplice, tra i soci del Centro e dura in carica tre anni.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo approva i bilanci preventivo e consuntivo e svolge funzioni di consulenza del Presidente in ambito amministrativo, finanziario e legale.

Art. 14 – Il Presidente si avvale pure della consulenza di un Consiglio Scientifico i cui componenti sono designati, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo.

Potenza, 17 dicembre 2009